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Ordinanza — n. 39737/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39737/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZIO FELICE nato a SERRA RICCO' il 19/06/1944 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; • La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 17/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria, del 08/04/2021, nei confronti di Buzio Felice in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che i motivi del ricorso, proposto dall'avvocato Giovanni Battista Grammatica nell'interesse dell'imputato, con cui viene contestata genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione nonché la mancata assunzione di prove testimoniali, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto a fronte di motivazione congrua e priva di aporie logico-giuridiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39737/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, altresì, che la doglianza di cui al secondo ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione è manifestamente infondata, sulla scorta degli univoci principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr., ex multis, Sez. 2 - , Sentenza n. 34522 del 13/06/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 276428); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione lacune probatorie censura dell'apprezzamento delle prove difetto di motivazione mancata prova di parzialità parzialità dell'esperto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZIO FELICE nato a SERRA RICCO' il 19/06/1944 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 17/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria, del 08/04/2021, nei confronti di Buzio Felice in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che i motivi del ricorso, proposto dall'avvocato Giovanni Battista Grammatica nell'interesse dell'imputato, con cui viene contestata genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione nonché la mancata assunzione di prove testimoniali, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto a fronte di motivazione congrua e priva di aporie logico-giuridiche;

Considerato che le doglianze del secondo ricorso, proposto dall'avvocato Stefano Campora nell'interesse dello stesso imputato, che denunziano il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova nonché in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione e alla mancata derubricazione del delitto contestato nella fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;

Ritenuto, altresì, che la doglianza di cui al secondo ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione è manifestamente infondata, sulla scorta degli univoci principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr., ex multis, Sez. 2 - , Sentenza n. 34522 del 13/06/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 276428); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr