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Ordinanza — n. 39736/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39736/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA SANTINO nato a CUORGNE' il 03/11/1979 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 11/01/2021, nei confronti di Barretta Santino in relazione ai reati di cui agli artt. 81. 648 secondo comma, 110, 624 e 625 n. 2 cod. perì. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, previa esclusione della recidiva reiterata, concerne statuizioni relative al giudizio di comparazione fra opposte circostanze che sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti commessi (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39736/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena reiterazione di reati penali sanzione sostitutiva tasse d'effetto equivalente identità dei crediti impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA SANTINO nato a CUORGNE' il 03/11/1979 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 11/01/2021, nei confronti di Barretta Santino in relazione ai reati di cui agli artt. 81. 648 secondo comma, 110, 624 e 625 n. 2 cod. perì. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, previa esclusione della recidiva reiterata, concerne statuizioni relative al giudizio di comparazione fra opposte circostanze che sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti commessi (v.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente