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Ordinanza — n. 39735/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39735/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO COSMA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 05/08/1965 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 04/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 08/06/2020, nei confronti di Tramontano Cosma in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sui numerosi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 39735/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sui numerosi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti condono delle spese procedurali motivi di rigore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 04/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 08/06/2020, nei confronti di Tramontano Cosma in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO COSMA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 05/08/1965 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 04/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 08/06/2020, nei confronti di Tramontano Cosma in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sui numerosi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Co ere Estensore Il President