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Ordinanza — n. 39733/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cod. pen. Ritenuto che le doglianze difensive, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 628 cod. pen. e la carenza dell'elemento psicologico del reato, nonché il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché attengono a motivi di appello oggetto di espressa rinuncia da parte dell'imputato che ha ammesso gli addebiti contestati e ha mantenuto fermo solo il motivo attinente al quantum della pena, richiedendo in particolare la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio almeno di equivalenza tra quest'ultima e le aggravanti contestate; che i motivi oggetto di espressa rinunzia in appello non possono essere dedotti con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno con la sentenza impugnata, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno in data 19/05/2021, ha confermato la condanna nei confronti di NACCHIA ANTONIO in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo n.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario entità del torto morale attenuazione della pena gravità della pena calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Ritenuto che le doglianze difensive, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 628 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e la carenza dell'elemento psicologico del reato, nonché il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCHIA ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 26/06/1982 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno con la sentenza impugnata, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno in data 19/05/2021, ha confermato la condanna nei confronti di NACCHIA ANTONIO in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo n.

1) cod. pen. Ritenuto che le doglianze difensive, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 628 cod. pen. e la carenza dell'elemento psicologico del reato, nonché il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché attengono a motivi di appello oggetto di espressa rinuncia da parte dell'imputato che ha ammesso gli addebiti contestati e ha mantenuto fermo solo il motivo attinente al quantum della pena, richiedendo in particolare la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio almeno di equivalenza tra quest'ultima e le aggravanti contestate; che i motivi oggetto di espressa rinunzia in appello non possono essere dedotti con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigl