Ordinanza — n. 39732/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO TOMMASO nato a PALERMO il 16/11/2000 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 09/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Termini Imerese, in data 02/03/2021, nei confronti di Puleo Tommaso in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi terzo n. 1,3 quater e 3 quinquies cod. pen. Ritenuto che l' unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla gravità della condotta, attuata nei confronti di una persona anziana dopo averla pedinata sin dall'interno dell'ufficio postale nonché sull'assenza di elementi positivi di giudizio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39732/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO TOMMASO nato a PALERMO il 16/11/2000 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 09/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Termini Imerese, in data 02/03/2021, nei confronti di Puleo Tommaso in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi terzo n. 1,3 quater e 3 quinquies cod. pen. Ritenuto che l' unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla gravità della condotta, attuata nei confronti di una persona anziana dopo averla pedinata sin dall'interno dell'ufficio postale nonché sull'assenza di elementi positivi di giudizio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente