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Ordinanza — n. 39730/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39730/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA NICOLA nato a MERCATO SAN SEVERINO il 30/06/1961 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; a E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 22/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Salerno in data 17/09/2021, ha confermato la condanna nei confronti di BOTTA NICOLA in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la regolarità della dichiarazione di assenza dell'imputato, e la motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione, è manifestamente infondato; Il motivo predetto denunzia una supposta violazione di norme processuali (art. 606 comma 1, lett. C) cod. proc. pen.) rispetto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, palesemente smentita dall'esame degli atti da cui emerge che il decreto di citazione per l'udienza del 14 luglio 2015 è stato regolarmente notificato a mani dell'imputato dai Carabinieri di Mercato S.Severino e il predetto alla detta udienza è stato dichiarato assente mantenendosi tale per tutto il prosieguo del processo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39730/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la regolarità della dichiarazione di assenza dell'imputato, e la motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione, è manifestamente infondato; Il motivo predetto denunzia una supposta violazione di norme processuali (art. 606 comma 1, lett. C) cod. proc. pen.) rispetto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, palesemente smentita dall'esame degli atti da cui emerge che il decreto di citazione per l'udienza del 14 luglio 2015 è stato regolarmente notificato a mani dell'imputato dai Carabinieri di Mercato S.Severino e il predetto alla detta udienza è stato dichiarato assente mantenendosi tale per tutto il prosieguo del processo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedimento in contumacia assenza prolungata documenti mancanti obbligo di comparizione all'udienza interrogatorio formale di testimoni rinvio del dibattimento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA NICOLA nato a MERCATO SAN SEVERINO il 30/06/1961 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; a

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 22/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Salerno in data 17/09/2021, ha confermato la condanna nei confronti di BOTTA NICOLA in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la regolarità della dichiarazione di assenza dell'imputato, e la motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione, è manifestamente infondato; Il motivo predetto denunzia una supposta violazione di norme processuali (art. 606 comma 1, lett. C) cod. proc. pen.) rispetto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, palesemente smentita dall'esame degli atti da cui emerge che il decreto di citazione per l'udienza del 14 luglio 2015 è stato regolarmente notificato a mani dell'imputato dai Carabinieri di Mercato S.Severino e il predetto alla detta udienza è stato dichiarato assente mantenendosi tale per tutto il prosieguo del processo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consig