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Ordinanza — n. 39725/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39725/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIRSANOV ALEXANDRU (04VE4PM) nato il 29/08/1985 NOGAILIC ANDREI (04VE4NA) nato il 05/08/1965 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39725/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove obbligo di articolare le censure controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione allegazione motivata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIRSANOV ALEXANDRU (04VE4PM) nato il 29/08/1985 NOGAILIC ANDREI (04VE4NA) nato il 05/08/1965 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 04/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 21/11/2017 emessa nei confronti di Chirsanov Alexandru e Nogailic Andrei dichiarava non doversi procedere nei riguardi di quest' ultimo in relazione al reato ex art. 4 L. 110/1975 per intervenuta prescrizione; confermava la affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione al reato di ricettazione di cinque taniche di gasolio di provenienza illecita e rideterminava il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità degli imputati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3 ove sono stati indicati una serie di elementi indiziari comprovanti in modo univoco la colpevolezza degli imputati) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il President