Ordinanza — n. 39724/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRETE GIUSEPPE nato a OSTUNI il 20/01/1992 REMITRI COSIMO nato a BRINDISI il 17/11/1991 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 12/04/2016, nei confronti di Remitri Cosimo e Prete Giuseppe in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati ascritti . Ritenuto che i motivi dei ricorsi - con cui vengono contestati il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva (quanto al Remitri) ed il complessivo trattamento sanzionatorio - sono da ritenere manifestamente infondati in quanto la corte di appello (v. ff. 12-13) ha adottato in relazione a tutti i profili oggetto di censura una motivazione adeguata e corretta in diritto tale da resistere alle censure, totalmente generiche ed aspecifiche, formulate dai ricorrenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39724/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi dei ricorsi - con cui vengono contestati il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva (quanto al Remitri) ed il complessivo trattamento sanzionatorio - sono da ritenere manifestamente infondati in quanto la corte di appello (v. ff. 12-13) ha adottato in relazione a tutti i profili oggetto di censura una motivazione adeguata e corretta in diritto tale da resistere alle censure, totalmente generiche ed aspecifiche, formulate dai ricorrenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRETE GIUSEPPE nato a OSTUNI il 20/01/1992 REMITRI COSIMO nato a BRINDISI il 17/11/1991 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 12/04/2016, nei confronti di Remitri Cosimo e Prete Giuseppe in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati ascritti . Ritenuto che i motivi dei ricorsi - con cui vengono contestati il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva (quanto al Remitri) ed il complessivo trattamento sanzionatorio - sono da ritenere manifestamente infondati in quanto la corte di appello (v. ff. 12-13) ha adottato in relazione a tutti i profili oggetto di censura una motivazione adeguata e corretta in diritto tale da resistere alle censure, totalmente generiche ed aspecifiche, formulate dai ricorrenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente