Cassation court dismisses appeal claiming tacit withdrawal of civil party status due to missing written conclusions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Giammarino's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the criminal proceedings were barred by prescription. Giammarino argued that the tacit withdrawal of his civil party status occurred because he failed to submit written conclusions on appeal, despite having presented them in the first instance. The court rejected this claim, ruling that the absence of written conclusions at the appellate level does not constitute a tacit withdrawal under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: The failure to present written conclusions at the appellate level does not constitute a tacit withdrawal of the civil party's status, as the validity of conclusions presented in the first instance remains unaffected by subsequent procedural omissions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARINO ANTONIO nato a ROMA il 06/11/1958 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14/07/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/05/2012, nei confronti di Giammarino Antonio, ha dichiarato di non doversi procedere per i reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione delle norme di legge relative alla revoca tacita della costituzione di parte civile in mancanza di conclusioni scritte presentate da quest'ultima in grado di appello, è manifestamente infondato secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile in primo grado, anche in caso di mancata presentazione delle stesse in grado di appello, circostanza quest' ultima che non integra un'ipotesi di revoca tacita della costituzione (Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338;
Sez. 6, Sentenza n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente