Ordinanza — n. 39719/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMINO FRANCESCO MARIO nato a SCIACCA il 20/11/1966 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 09/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, in data 26/03/2012, nei confronti di Dimino Francesco in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale viene contestata la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo dell'ipotesi depenalizzata di appropriazione di cose smarrite, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'insufficienza della sola prossimità temporale tra lo smarrimento dell'assegno e il suo utilizzo da parte dell'imputato per provarne il concorso nel delitto presupposto) ed è, comunque, manifestamente infondato in considerazione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 Ud. (dep. 31/01/2020 ) Rv. 278225 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39719/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMINO FRANCESCO MARIO nato a SCIACCA il 20/11/1966 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 09/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, in data 26/03/2012, nei confronti di Dimino Francesco in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale viene contestata la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo dell'ipotesi depenalizzata di appropriazione di cose smarrite, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'insufficienza della sola prossimità temporale tra lo smarrimento dell'assegno e il suo utilizzo da parte dell'imputato per provarne il concorso nel delitto presupposto) ed è, comunque, manifestamente infondato in considerazione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 Ud. (dep. 31/01/2020 ) Rv. 278225 - 01;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres