Ordinanza — n. 39716/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALEGNO PAOLO nato a CHIVASSO il 10/12/1974 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 03/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 07/06/2021, nei confronti di Paolo Casalegno in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omesso esame del perito nel contraddittorio tra le parti è manifestamente infondato trattandosi di nullità generale a regime intermedio, sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. dalla mancata proposizione dell'eccezione di nullità della parte, presente alla dichiarazione di utilizzabilità della perizia pronunciata dal giudice d'appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 182 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39716/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'eccezione di nullità è stata rilevata dopo il decorso del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 182 cod. proc. pen., l'atto, ancorché viziato, in applicazione del principio di conservazione, è divenuto intangibile (cfr. Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, L M, Rv. 267637; Sez. 6, n. 38157 del 26/09/2011, Mazzocco, Rv. 250781); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALEGNO PAOLO nato a CHIVASSO il 10/12/1974 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 03/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 07/06/2021, nei confronti di Paolo Casalegno in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omesso esame del perito nel contraddittorio tra le parti è manifestamente infondato trattandosi di nullità generale a regime intermedio, sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. dalla mancata proposizione dell'eccezione di nullità della parte, presente alla dichiarazione di utilizzabilità della perizia pronunciata dal giudice d'appello;
Considerato che l'eccezione di nullità è stata rilevata dopo il decorso del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 182 cod. proc. pen., l'atto, ancorché viziato, in applicazione del principio di conservazione, è divenuto intangibile (cfr. Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, L M, Rv. 267637; Sez. 6, n. 38157 del 26/09/2011, Mazzocco, Rv. 250781); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Estensore