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Ordinanza — n. 39715/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39715/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL FAIDI SAID CUI 052HCFX nato il 16/06/1986 MONER MOHMED CUI 05N79MN nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39715/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL FAIDI SAID CUI 052HCFX nato il 16/06/1986 MONER MOHMED CUI 05N79MN nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali reato continuato attività criminosa altri reati commisurazione della pena per rapina furti connessi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL FAIDI SAID CUI 052HCFX nato il 16/06/1986 MONER MOHMED CUI 05N79MN nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal gip del Tribunale di Verona il 10 luglio 2020 ha confermato la responsabilità di EL FAIDI SAID in ordine ai reati di rapina e furto contestati ai capi 16, 21 A e 21 B della rubrica ; ha confermato la responsabilità di MONER Mohamed in ordine al reato di furto contestato al capo 21 A, e ha rideterminato la pena inflitta. El Faidi Said deduce: violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati contestati ai capi 16, 21 A e 21 B, e avanza dubbi in ordine alla riconducibilità dei dati dei tabulati telefonici all'odierno imputato; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Verona resa il 24 maggio 2018.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione impugnata e tende ad introdurre censure di merito che esulano dalla competenza di questa Corte e mirano a proporre una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda e una diversa valutazione delle emergenze processuali, inammissibili in questa sede. il secondo motivo di ricorso relativo alla negata continuazione con i fatti e già giudicati con sentenza irrevocabile è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso riguardo adeguata e corretta motivazione affermando che oggetto di quella sentenza sono quattro furti un episodio di resistenza con lesioni ed uno di ricettazione e che non vi sono elementi per ritenere provata la identità del disegno criminoso. il ricorrente neppure si confronta con questa motivazione e si limita a reiterare la censura così incorrendo nel vizio di genericità.

Moner Mohamed deduce: vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato contestato al capo 21 A in quanto la confessione dell'imputato Faouri che ha chiamato il ricorrente in correità non può aprioristicamente essere ritenuta credibile; violazione dell'articolo 62 bis codice penale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le censure devono ritenersi generiche poiché non si confrontano con le motivazioni della Corte che ha risposto in maniera esaustiva e adeguata alle doglianze formulate con l'atto di appello, sottolineando la attendibilità della confessione del Faouri e della chiamata in correità, la sussistenza dei riscontri costituiti dal tabulato ; in ordine alle attenuanti generiche l'assenza di elementi rilevanti che possano essere valorizzati.rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C