Ordinanza — n. 39714/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICA GENNARO nato a NAPOLI il 02/11/1959 MEVO PATRIZIA nato a NAPOLI il 19/02/1957 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39714/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICA GENNARO nato a NAPOLI il 02/11/1959 MEVO PATRIZIA nato a NAPOLI il 19/02/1957 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICA GENNARO nato a NAPOLI il 02/11/1959 MEVO PATRIZIA nato a NAPOLI il 19/02/1957 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 15/06/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 26/10/2017 nei confronti di PICA GENNARO e MEVO PATRIZIA in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che le doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale dei prevenuti (basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa, della cui attendibilità la difesa dubita per contrasti tra le parti) e l'omessa motivazione in punto di negata concessione delle attenuanti generiche, sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.
Si veda, in particolare, pag. 4/5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio alla base della ritenuta responsabilità degli odierni ricorrenti, da cui emerge la fraudolenta intenzione degli imputati, palesata dall'essersi presentati sotto falso nome e dall'avere onorato alcune precedenti forniture al fine di indurre la persona offesa a concedere credito, e pag. 7 della sentenza impugnata sulla negata concessione delle attenuanti generiche, motivata dall'entità dei fatti e dall'ingente danno patrimoniale cagionato e dalla personalità degli imputati, nonché dalla condanna processuale tenuta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C