Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39711/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39711/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDA MOHAMED nato il 10/10/1977 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 14/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 27/04/2016, ha confermato la condanna nei confronti di HAIDA MOHAMED in relazione ai reati di tentato furto, ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché non devoluto in appello e risulta , comunque, manifestamente infondato poiché secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39711/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché non devoluto in appello e risulta , comunque, manifestamente infondato poiché secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto infrazioni contro i beni culturali furto di lieve entità confisca dei proventi di reato reati contro il patrimonio reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDA MOHAMED nato il 10/10/1977 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 14/10/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 27/04/2016, ha confermato la condanna nei confronti di HAIDA MOHAMED in relazione ai reati di tentato furto, ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché non devoluto in appello e risulta , comunque, manifestamente infondato poiché secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr.

Sez. Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud., dep. 27/04/2017, Rv. 270120- 01e precedenti conformi: Sez. 2 - , Sentenza n. 5616 del 15/01/2021 Cc., dep. 12/02/2021, Rv. 280883-02 e Sez. 2 - , Sentenza n. 5616 del 15/01/2021., dep. 12/02/2021 Rv. 280883-02)], risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Cons