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Ordinanza — n. 39710/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39710/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILINO SALVATORE nato a PONTEDERA il 20/11/1988 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 18/12/2014 nei confronti di CILINO SALVATORE in relazione al reato di ricettazione di un'autovettura. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, evidenziando che l'imputato è stato rinvenuto nella disponibilità dell'autovettura sottratta alcune ore prima, e non sono emersi elementi probatori indicativi della commissione del furto da parte sua; che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il riconoscimento della recidiva contestata è generico poiché la corte ha risposto al motivo di appello sia sulla pericolosità del predetto che sul quantum dell'aumento ritenendolo corretto.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39710/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si veda, in particolare, a pag. 8 della sentenza impugnata le considerazioni del collegio sulla personalità dell'imputato e sui precedenti sintomatici di elevata compulsione criminosa e di concreta perciolosità sociale tali da giustificare l'aggravamento della sanzione anche sotto il profilo della recidiva . che la censura è pertanto inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentito ricettazione precedenti penali rilevanti altri reati sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILINO SALVATORE nato a PONTEDERA il 20/11/1988 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 18/12/2014 nei confronti di CILINO SALVATORE in relazione al reato di ricettazione di un'autovettura. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, evidenziando che l'imputato è stato rinvenuto nella disponibilità dell'autovettura sottratta alcune ore prima, e non sono emersi elementi probatori indicativi della commissione del furto da parte sua; che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il riconoscimento della recidiva contestata è generico poiché la corte ha risposto al motivo di appello sia sulla pericolosità del predetto che sul quantum dell'aumento ritenendolo corretto.

Si veda, in particolare, a pag. 8 della sentenza impugnata le considerazioni del collegio sulla personalità dell'imputato e sui precedenti sintomatici di elevata compulsione criminosa e di concreta perciolosità sociale tali da giustificare l'aggravamento della sanzione anche sotto il profilo della recidiva . che la censura è pertanto inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Co