Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP IBRA nato a KEBEMER( SENEGAL) il 15/03/1972 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 09/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Lucca in data 25/01/2018 nei confronti di DIOP IBRA in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 474 comma secondo e 648 comma secondo cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla rilevanza del falso, è inammissibile poiché non devoluto in appello (il riferimento è alla finalità di vendita mai dedotta dalla difesa in sede di gravame) e, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione [si veda, in particolare, Sez. 5, Sent. n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417 (e precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01) in tema di falso, ove la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ocu/i" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 39709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla mancata concessione dell'attenuante in parola, stante il numero di oggetti detenuti per la vendita e il correlativo pregiudizio patrimoniale. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
danno patrimoniale valore patrimoniale pregiudizio irreparabile danno patrimoniale procurato con astuzia prezzo eccessivo contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP IBRA nato a KEBEMER( SENEGAL) il 15/03/1972 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 09/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Lucca in data 25/01/2018 nei confronti di DIOP IBRA in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 474 comma secondo e 648 comma secondo cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla rilevanza del falso, è inammissibile poiché non devoluto in appello (il riferimento è alla finalità di vendita mai dedotta dalla difesa in sede di gravame) e, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione [si veda, in particolare, Sez. 5, Sent. n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417 (e precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01) in tema di falso, ove la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ocu/i" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla mancata concessione dell'attenuante in parola, stante il numero di oggetti detenuti per la vendita e il correlativo pregiudizio patrimoniale. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore Il