Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural and substantive grounds regarding solar panel theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Sadik Karim inadmissible, upholding his conviction for the receipt of 139 solar panels. The court rejected the constitutional challenge to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure as previously settled and dismissed the claim of insufficient reasoning regarding the theft qualification. Furthermore, the appeal was rejected for failing to substantiate the lack of mitigating circumstances given the defendant's criminal history and the severity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 3; Art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.; The Supreme Court holds that previous rulings have definitively established the unconstitutionality of the requirement for a judge to abstain after rejecting a settlement request in the second instance, rendering such challenges manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADIK KARIM nato il 22/10/1976 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Livorno il 12/3/2018, che ha condannato SADIK KARIM per il reato di ricettazione di 139 pannelli solari . Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 599 bis cod. proc.pen. laddove non prevede che il giudice dopo avere respinto una richiesta di concordato in appello debba astenersi, è manifestamente infondato poiché questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo affermando che È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio. (Sez. 2 - , Sentenza n. 8745 del 22/11/2019 Ud. (dep. 04/03/2020 ) Rv. 278527 - 01) Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla diversa qualificazione della condotta ascritta all'imputato come furto è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha correttamente sottolineato l'assenza di elementi concreti su cui fondare la detta alternativa ricostruzione.
Il terzo motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la Corte ha sottolineato i precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d