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Ordinanza — n. 39704/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and double conformity of first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Federica Lattanzi inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for procedural nullity and factual mischaracterization regarding money laundering charges, but the appellate court had already fully addressed these points in its partial reform of the first-instance judgment. The court rejected the appeal because the defense arguments were generic, repetitive, and could not overcome the 'double conformity' of the lower court's decision, which precludes new claims in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the appellate court partially reforms the first-instance judgment, defense complaints regarding factual distortion are admissible only if they were not previously adequately addressed; generic arguments failing to challenge the specific reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal double conformity generic arguments money laundering procedural nullity censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZI FEDERICA nato a ROMA il 25/09/1980 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 16/10/2014, ha confermato la condanna nei confronti di LATTANZI FEDERICA in relazione ai reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce violazione di legge processuale e in particolare nullità della notifica dell'avviso di udienza all'imputata è manifestamente infondato e generico, poiché a pag. 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all'eccezione difensiva sulla supposta violazione del diritto di difesa e contraddittorio dell'imputata; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano l'erronea qualificazione giuridica ed il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, sono generici, in quanto meramente riproduttivi di profili adeguatamente disattesi dal giudice di merito .Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del compendio probatorio alla base della ritenuta responsabilità penale della LATTAN ZI. ricordato che le doglianze difensive sul travisamento dei fatti possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo - invece - nel caso di cd. "doppia conforme" (come quello di specie) essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi inammissibili in sede di legittimità; osservato che il quarto motivo, con cui si lamenta la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché estremamente generico e afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensor