Italian court dismisses appeal as generic arguments fail to challenge prior court's reasoning on attempted robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Ionni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ionni argued that the lower court erred in characterizing his crime as attempted robbery instead of attempted theft and misjudged the sentence. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting the lower court had already thoroughly examined the evidence and specific mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 628 cod. pen.; Art. 364, 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely generic and repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONNI MARIO nato a MONTEROTONDO il 08/08/1966 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 16/04/2021 nei confronti di IONNI MARIO in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 comma secondo cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto, che avrebbe dovuto rispondere di tentato furto e non di tentata rapina, e la dosimetria della pena, sono del tutto generici poiché reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.
Si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata circa gli elementi probatori precisi e circostanziati che non lasciano spazio a dubbi circa la responsabilità penale del prevenuto e pag. 3 in punto di congruità del trattamento sanzionatorio, considerati i numerosi precedenti specifici e le plurime condanne per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, nonché la gravità del fatto, che non consentono la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, né la concessione dell'attenuante del vizio parziale di mente in misura prevalente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consi