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Ordinanza — n. 39699/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39699/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARISCIOTTI EMILIANO nato a ROMA il 18/02/1974 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal GUP del Tribunale di Roma in data 10/11/2020, nei confronti di TARISCIOTTI EMILIANO in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e sequestro di persona Con il primo motivo di ricorso, si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto; il secondo e terzo motivo contestano il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. e in quella p.e p. dall'art. 610 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 39699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 393 cod. pen. e in quella p.e p. dall'art. 610 cod. pen..

Parole chiave

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ricettazione truffa in materia di credito imputazione di furto pericolo di traffico di stupefacenti risarcimento alle vittime di reati rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
art. 610 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARISCIOTTI EMILIANO nato a ROMA il 18/02/1974 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal GUP del Tribunale di Roma in data 10/11/2020, nei confronti di TARISCIOTTI EMILIANO in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e sequestro di persona Con il primo motivo di ricorso, si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto; il secondo e terzo motivo contestano il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. e in quella p.e p. dall'art. 610 cod. pen..

I motivi sono inammissibili poiché propongono mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; gli stessi sono anche generici e manifestamente infondati poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici ; si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 610 e 393 cod. pen., sulla scorta del compendio probatorio acquisito (cfr. messaggi WhatsApp che comprovano indiscutibilmente il sequestro di persona, nonché le dichiarazioni delle persone offese, unitamente alle parziali ammissioni di addebito dei correi del TARISCIOTTI, che suffragano le condotte estorsive, atteso che le stesse ammissioni hanno disvelato che le condotte erano finalizzate a tornare in possesso di un presunto credito, sorto in relazione ad un debito di droga e quindi di natura illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il