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Ordinanza — n. 39696/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already examined and rejected grounds regarding confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roger Luc inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had imposed a sentence and confiscation of profits based on unauthorized use of a corporate card for purposes unrelated to the trust. The appellant argued the confiscation was unmotivated, but the court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly analyzed and rejected by the trial judge with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 240 c.p.: An appeal claiming a lack of motivation for confiscation is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and rejected by the court of first instance with adequate legal arguments.

Parole chiave

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confiscation of profits inadmissible appeal repetitive grounds corporate card misuse unauthorized appropriation appropriazione indebita di fondi sovraindebitamento canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 240, comma 1 c.p.
L'unico motivo di ricorso, con cui si si deduce il vizio motivazionale in relazione all'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240 comma primo cod.
art. 444 c.p
del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 11/02/2022, ha applicato nei confronti di ROGER LUC la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGER LUC nato il 12/06/1962 avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 11/02/2022, ha applicato nei confronti di ROGER LUC la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. commisurata in anni due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 81 comma secondo, 646, 61 n. 7 e 11 cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. L'unico motivo di ricorso, con cui si si deduce il vizio motivazionale in relazione all'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

Si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui il G.I.P. del Tribunale di Milano ha dato conto delle ragioni per cui è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen.,evidenziando che ROGER si era appropriato di somme tramite la carta aziendale a lui affidata, per ragioni del tutto estranee alle finalità dell'affidamento: ne consegue che la confisca delle somme è stata motivata dal G.I.P. come profitto dei reati di appropriazione indebita (in ragione del rapporto di stretta pertinenzialità con gli illeciti connessi) ed è stata fondata su emergenze probatorie oggettive, quali serialità delle condotte illecite, destrezza delle azioni e ragioni di prevenzione sociali giustificate dall'esigenza di prevenire la commissione di altri reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C