Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to raise mitigation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bicaj Shpetim inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's qualification of the conduct as aggravated robbery rather than private violence and argued for a specific statutory mitigation. The court rejected these grounds as either already fully examined by the trial judge or not properly raised in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 61 c.p.p.: Appeals must present new grounds or correct arguments; failure to deduce a mitigation defense in the appeal renders the complaint inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BICAJ SHPETIM nato il 08/04/1969 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Tivoli in data 17/09/2020, nei confronti di BICAJ SHPETIM in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni , calunnia porto di coltello e danneggiamento. Ritenuto che le doglianze difensive contenute nei motivi di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come rapina, piuttosto che come violenza privata, e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono inammissibili.
La prima reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio alla base della ritenuta responsabilità del prevenuto, suffragato dalle dichiarazioni puntuali, pertinenti e disinteressate della p.o.; la seconda censura non è stata dedotta con i motivi di appello come emerge dalla sentenza impugnata e in particolare dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consi