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Ordinanza — n. 39694/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds linking appeal arguments to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly address his claims regarding the defendant's criminal responsibility under Article 635 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal did not specify which elements of the lower court's reasoning were contested or how they related to the appellant's arguments, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to indicate the correlation between the reasons advanced in the appealed decision and those relied upon by the appellant, preventing the higher court from identifying the specific grounds of criticism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds correlation of arguments procedural requirements criminal responsibility reasoning motivi di cassazione cosa generica motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 635 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 23/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto in data 08/03/2021 nei di PONTRELLA MICHELE in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTRELLA MICHELE nato a TARANTO il 29/07/1962 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 23/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Taranto in data 08/03/2021 nei di PONTRELLA MICHELE in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è del tutto generico in quanto evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, invocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore Il