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Ordinanza — n. 39692/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARONI LUCA nato a ROMA il 09/09/1969 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 10/12/2019, ha confermato la condanna nei confronti di CECCARONI LUCA in relazione ai reati di cui agli artt. 485 e 640 cod. pen., riqualificando la truffa come tentativo . Le tre doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano la violazione dell'art. 495 comma 4 e 4 bis cod. proc. pen. e dell'art. 603 cod. proc. pen.; il vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale dell'imputato (basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), e la presunta inidoneità dell'azione a produrre l'evento lesivo con conseguente riqualificazione della condotta ascritta come tentativo.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 485 e 640 cod. pen., riqualificando la truffa come tentativo . Le tre doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano la violazione dell'art. 495 comma 4 e 4 bis cod. proc. pen. e dell'art. 603 cod. proc. pen.; il vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale dell'imputato (basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), e la presunta inidoneità dell'azione a produrre l'evento lesivo con conseguente riqualificazione della condotta ascritta come tentativo.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte nuove allegazioni di fatto inchiesta per falsità atti perseguimento penale per truffa altri capi d'accusa scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
e dell'art. 603 cod. proc. pen.; il vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale dell'imputato (basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), e la presunta inidoneità dell'azione a produrre l'evento lesivo con conseguente riqualificazione della condotta ascritta come tentativo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARONI LUCA nato a ROMA il 09/09/1969 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 10/12/2019, ha confermato la condanna nei confronti di CECCARONI LUCA in relazione ai reati di cui agli artt. 485 e 640 cod. pen., riqualificando la truffa come tentativo . Le tre doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano la violazione dell'art. 495 comma 4 e 4 bis cod. proc. pen. e dell'art. 603 cod. proc. pen.; il vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale dell'imputato (basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), e la presunta inidoneità dell'azione a produrre l'evento lesivo con conseguente riqualificazione della condotta ascritta come tentativo.

Le prime due questioni sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla superfluità della ripetizione dell'accertamento peritale (già disposto dal Tribunale) richiesta dal CECCARONI e pag. 5 della sentenza sul compendio probatorio posto a base della ritenuta responsabilità dell'imputato, fondata sulle risultanze probatorie della perizia che hanno confermato l'attendibilità della p.o., il terzo motivo è inammissibile poichè la corte ha provveduto a riqualificare la condotta di truffa in tentativo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore Il Presid