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Ordinanza — n. 39691/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for fraud, citing lack of subjective intent and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Lorenzo Cormio and Domenico Tricarico inadmissible, upholding their conviction for fraud. The lower court found the defendants guilty based on specific factual errors in their vehicle advertisements, such as false mileage claims and misleading photos, which induced the buyer into a contract. The Supreme Court rejected the argument that the trial judge lacked subjective intent, ruling that the detailed factual findings were logical and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge are inadmissible when the lower court's reasoning is free of logical and legal defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent fraud factual error defense judicial reasoning review fraudulent advertisement truffa per mestiere falsità ideologica in documenti lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 82 d.p.r. 115/2002
Art. 83 d.p.r. 115/2002
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORMIO LORENZO nato a CERIGNOLA il 04/12/1984 TRICARICO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 06/03/1986 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Foggia in data 10/04/2018, nei confronti di CORMIO LORENZO e TRICARICO LORENZO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale dei prevenuti per carenza dell'elemento soggettivo del reato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato, in maniera pertinente e saggiamente approfondita, le ragioni del suo convincimento.

In particolare alle pagg. 7/11 della sentenza impugnata, la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale dei ricorrenti, (cfr. indicazioni generiche e poco precise sulla loro identità e qualità, idonee ad indurre maggiore affidamento nei loro confronti da parte dell'allora aspirante compratore dell'auto; falsa attestazione di presunta esperienza nel settore di auto e rottamazioni; informazioni generiche, imprecise e mendaci sul chilometraggio della vettura; annuncio formulato in modo all'evidenza attrattivo, con fotografie deponenti per apparenti ed ottime condizioni, non riscontrate poi nella realtà; omissione di dati dell'automobile rilevantissimi, gravissimi ed obiettivamente falsi, ossia non essere mai incidentata e l'aver percorso al massimo 129.999 km); asserzioni mendaci, queste che, sapientemente unite, hanno superato le legittime perplessità della p.o., inducendolo alla conclusione di un contratto per euro 6.300,00 con ingiusto profitto degli odierni ricorrenti e pari danno della p.o. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che ha partecipato al giudizio depositando memoria in atti e risulta essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 1