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Ordinanza — n. 39690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONCIG PILAR nato a GUASTALLA il 13/08/1981 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 11/10/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Bergamo in data 22/02/2021, nei confronti di TONCIG FILAR in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen. e art. 493 ter cod.pen. , quanto ai capi A) e C) dell'imputazione; di cui all'art. 624 cod. pen. , quanto al capo B) dell'imputazione. Con l'unico articolato motivo di ricorso si desume il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale in quanto la corte si sarebbe limitata a formulare una motivazione per relationem; il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod.pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 39690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 110, cod. pen. e art. 493 ter cod.pen. , quanto ai capi A) e C) dell'imputazione; di cui all'art. 624 cod. pen. , quanto al capo B) dell'imputazione. Con l'unico articolato motivo di ricorso si desume il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale in quanto la corte si sarebbe limitata a formulare una motivazione per relationem; il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques offesa al credito credito al consumo altri capi d'accusa credito di rimborso credito a breve termine

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod.pen
art. 624 cod. pen
, quanto ai capi A) e C) dell'imputazione; di cui all'art. 624 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONCIG PILAR nato a GUASTALLA il 13/08/1981 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 11/10/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Bergamo in data 22/02/2021, nei confronti di TONCIG FILAR in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen. e art. 493 ter cod.pen. , quanto ai capi A) e C) dell'imputazione; di cui all'art. 624 cod. pen. , quanto al capo B) dell'imputazione. Con l'unico articolato motivo di ricorso si desume il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale in quanto la corte si sarebbe limitata a formulare una motivazione per relationem; il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato.

In particolare, a pag. 1 della sentenza impugnata la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla contestata responsabilità penale, suffragata da un compendio probatorio fondato sulla querela della parte offesa, sull'acquisizione agli atti delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulle deposizioni testimoniali, che non lascia spazio a nessun'altra plausibile spiegazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consi