Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Marino Francesco and Caggia Addolorata inadmissible, ordering them to pay legal fees. The appellants argued for omitted reasoning on criminal liability and procedural renewal, but failed to specify the exact elements supporting their grievances. The court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and that the appeals did not meet the statutory requirement of linking specific arguments to the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Appeals are inadmissible if the appellant fails to specify the elements underlying their grievances and does not establish a correlation between the reasons for the appeal and the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO FRANCESCO nato a TRINITAPOLI il 15/08/1968 CAGGIA ADDOLORATA nato a TRINITAPOLI il 20/10/1973 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 12/07/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 18/06/2018 nei confronti di MARINO FRANCESCO e CAGGIA ADDOLORATA in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.. Marino Francesco deduce omessa motivazione in ordine alla responsabilità penale e al diniego delle attenuanti generiche; Caggia Addolorata deduce vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che la corte ha fornito corretta e adeguata risposta alle censure formulate con l'appello , risposte con cui i ricorrenti non si confrontano. ritenuto, quindi, che i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore I