Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking specific factual errors or legal vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's finding of criminal guilt was motivated by a lack of reasoning, but the court found this to be mere dissatisfaction with the facts rather than a specific procedural error. The court ruled that the appeal attempted to reconstruct facts using criteria different from those used by the trial judge, which is outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it consists solely of complaints regarding the facts without identifying specific logical or legal vices in the lower court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELA SHELQIM nato il 12/05/1972 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 20/04/2021, ha confermato la sentenza resa il 17/12/2019 dal Tribunale di Brescia che ha affermato la colpevolezza di NELA SHELQUIM in relazione al reato di cui agli artt, 56, 628 commi primo e terzo nn. 1 e 3 quinquies cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio basato sulla ricostruzione della parte offesa e sulle lesioni dalla stessa riportate, nonché sulla versione dei fatti totalmente inconferente fornita dal NELA: tutti elementi che non hanno correttamente lasciato adito ad alcun dubbio circa la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica da parte della Corte territoriale]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore Il Pres