Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual allegations regarding evidentiary credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Claudio Bambara's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in assessing the credibility of the police report and the defendant's criminal responsibility. The court rejected this as a generic complaint lacking specific factual grounds, noting the first-instance judge already rigorously evaluated the evidence's intrinsic reliability and the declarant's subjective credibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and dismissed by the lower court without providing new specific facts or precise allegations regarding the evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAMBARA CLAUDIO nato a ALESSANDRIA D'EGITTO( EGITTO) il 31/08/1955 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 10/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 08/11/2019 nei di BAMBARA CLAUDIO in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di ritenuta responsabilità penale del prevenuto nonché l'attendibilità della p.o., è del tutto generico in quanto evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, invocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto; osservato pure che il predetto motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla ritenuta attendibilità della p.o., le cui dichiarazioni - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore Il Pr