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Ordinanza — n. 39686/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39686/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI ILIASS nato il 16/04/1999 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 28/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino in data 18/10/2018, nei confronti di SAADANI ILIASS in relazione ai reati di cui all'art. 628, comma primo cod. pen. Le doglianze difensive, volte a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione alla mancata derubricazione del reato ascritto in furto con strappo ex art. 624 bis comma secondo cod. pen. e la dosimetria della pena in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 comma primo n. 6 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici e di pacifica giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina qualificata risarcimento alle vittime di reati azione civile pentito tentata estorsione recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI ILIASS nato il 16/04/1999 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 28/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino in data 18/10/2018, nei confronti di SAADANI ILIASS in relazione ai reati di cui all'art. 628, comma primo cod. pen. Le doglianze difensive, volte a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione alla mancata derubricazione del reato ascritto in furto con strappo ex art. 624 bis comma secondo cod. pen. e la dosimetria della pena in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 comma primo n. 6 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici e di pacifica giurisprudenza di legittimità.

In particolare, a pag. 4 della sentenza impugnata la corte ha motivato sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, posto che - per condivisibile giurisprudenza di questa Corte - qualora il ladro, alla richiesta di consegnare un oggetto, faccia seguire la minaccia di usare un coltello o proferisca frasi minacciose fingendo di estrarre un'arma dai pantaloni, come nel caso in esame, l'azione criminosa si configura certamente come rapina (e non già come furto con violenza sulle cose); inoltre, a pag. 5 della sentenza impugnata, è stata resa adeguata motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 6 cod. pen., atteso che la circostanza de qua postula un risarcimento del danno volontario, effettivo, integrale e comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, mentre nel caso in esame il risarcimento dei danni dell'imputato non è stato integrale, né effettivo, essendosi lo stesso limitato a restituire alla persona offesa la collanina rubata senza procedere a ristorarla degli ulteriori danni materiali e morali conseguiti da tale condotta e dalle minacce patite.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensolre7? Il,