Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39684/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39684/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMINELLI PIERANGELA nato a BERGAMO il 03/08/1970 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 22/06/2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal Tribunale di Bergamo in data 29/11/2017, ha confermato la condanna nei confronti di DAMINELLI PIERANGELA in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 cod. pen., rideterminando la pena . Le doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale della truffa e all'attendibilità della p.o. e il vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze ex articolo 62 bis cod. pen.; sono entrambe inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 62 bis cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 39684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa reiterazione di reati penali reato continuato falsa dichiarazione della parte altri capi d'accusa continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 62 bis cod. pen
e il vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze ex articolo 62 bis cod. pen.; sono entrambe inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.
art. 62 bis cod. pen
4 della sentenza la corte ha negato le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputata che lumeggiano la sua pericolosità sociale e, quindi, la fondatezza dell'applicazione nei suoi confronti della recidiva.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMINELLI PIERANGELA nato a BERGAMO il 03/08/1970 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 22/06/2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal Tribunale di Bergamo in data 29/11/2017, ha confermato la condanna nei confronti di DAMINELLI PIERANGELA in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 cod. pen., rideterminando la pena . Le doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale della truffa e all'attendibilità della p.o. e il vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze ex articolo 62 bis cod. pen.; sono entrambe inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

In particolare, a pag. 4 della sentenza impugnata, la corte ha motivato sulla idoneità del compendio probatorio a carico dell'imputata, fondata su precise e concordanti escussioni testimoniali, sulle dichiarazioni e sui riscontri esterni a supporto dell'attendibilità della parte offesa, ribadendo che le accuse - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); sempre a pag. 4 della sentenza la corte ha negato le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputata che lumeggiano la sua pericolosità sociale e, quindi, la fondatezza dell'applicazione nei suoi confronti della recidiva.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consig,lioi Estensore