Ordinanza — n. 39683/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS ANDREA nato a CAGLIARI il 02/10/1986 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 26/05/2021, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari, del 16/10/2018, nei confronti di Melis Andrea in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1 e 3 bis, 61 n. 5 cod. pen. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - che contestano la violazione di legge con riferimento all'acquisizione e alla valutazione prova decisiva ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché il vizio della motivazione, non sono consentiti dalla legge perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la ricostruzione dei fatti è stata operata con motivazione esente da vizi logici e giuridici dai giudici di merito i quali hanno indicato una serie di elementi indiziari, unitariamente valutati, comprovanti la responsabilità dell'imputato in ordine alla rapina contestata e che a fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS ANDREA nato a CAGLIARI il 02/10/1986 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 26/05/2021, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari, del 16/10/2018, nei confronti di Melis Andrea in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1 e 3 bis, 61 n. 5 cod. pen. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - che contestano la violazione di legge con riferimento all'acquisizione e alla valutazione prova decisiva ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nonché il vizio della motivazione, non sono consentiti dalla legge perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
Considerato che la ricostruzione dei fatti è stata operata con motivazione esente da vizi logici e giuridici dai giudici di merito i quali hanno indicato una serie di elementi indiziari, unitariamente valutati, comprovanti la responsabilità dell'imputato in ordine alla rapina contestata e che a fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 s