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Ordinanza — n. 39682/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARTINO PAOLO nato a POMPEI il 16/03/1953 DI MARTINO GENNARO nato a POMPEI il 13/06/1983 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 39682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 31/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, del 20/07/2018, nei confronti di Di Martino Paolo e Di Martino Gennaro in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 629, commi primo e secondo in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, 81, comma secondo, 595, 612 cod. pen.; nei confronti del solo Di Martino Paolo anche in relazione ai reati di cui agli artt. 581, 81, comma secondo, 610 e 61 n. 2 cod. pen.; nei confronti del solo Di Martino Gennaro in ordine al reato di cui agli artt, 56, 610, commi primo e secondo in relazione all'art. 339, 61 n. 2 cod. pen.

Parole chiave

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estorsione mercede dell'appaltatore causa della prestazione riscossione di prestazione lavoro forzato controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARTINO PAOLO nato a POMPEI il 16/03/1953 DI MARTINO GENNARO nato a POMPEI il 13/06/1983 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 31/05/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, del 20/07/2018, nei confronti di Di Martino Paolo e Di Martino Gennaro in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 629, commi primo e secondo in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, 81, comma secondo, 595, 612 cod. pen.; nei confronti del solo Di Martino Paolo anche in relazione ai reati di cui agli artt. 581, 81, comma secondo, 610 e 61 n. 2 cod. pen.; nei confronti del solo Di Martino Gennaro in ordine al reato di cui agli artt, 56, 610, commi primo e secondo in relazione all'art. 339, 61 n. 2 cod. pen.

Ritenuto che i motivi dei ricorsi, identici nel contenuto per entrambi gli imputati, che contestano genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza della signora Gikoka Aneta nonché in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione in luogo della diversa fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 sulla coerenza e linearità delle dichiarazioni rese dalla vittima e dagli altri testi e sull'inattendibilità della testimonianza della Gikoka in mancanza di prove delle presunte lesioni che il Di Martino Gennaro si sarebbe procurato lavorando in nero presso l'abitazione della persona offesa);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il C Estensore