Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and non-justiciable sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on money laundering and sentencing adjustments, but the court found the grievances lacked specificity by merely repeating issues already dismissed. Furthermore, the court ruled that reviewing the sentence reduction was impermissible in a legality proceeding as it pertained to the punitive treatment already sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by reproducing already examined grievances, and requests for re-evaluation of sentencing are non-justiciable in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLO RICCARDO nato a NAPOLI il 20/08/1952 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; k
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 11/05/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 19/07/2012, nei confronti di Marcello Riccardo, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di falso in certificato di attribuzione del codice fiscale e della carta d'identità di cui ai capi c) e d) ed al reato di truffa aggravata di cui ai capi e), f) e g) perché estinti per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648, cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato in più censure, con il quale parte ricorrente contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione nonché in relazione alla rideterminazione della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in proposito, pag. 2 e 3 sulla partecipazione del Marcello, provata anche dal rinvenimento nella sua disponibilità delle somme di denaro prelevate dal complice poco prima) e, in ogni caso, quanto al secondo profilo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata sulla gravità dei fatti, l'intensità del dolo e la negativa personalità dell'imputato) secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il gliere Este ore Il