Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing for blank check fraud and recidiva increase issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Filippo Milazzo's appeal against the Bologna Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant contested the refusal to apply a recidiva increase and the lack of a specific mitigating circumstance for blank check fraud, while the lower court had already reduced the penalty. The Supreme Court rejected these arguments, citing established case law on blank check fraud and noting that sentencing discretion issues are not reviewable in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma secondo, cod. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when it challenges the determination of the punitive treatment or the application of recidiva, as these fall within the exclusive discretion of the trial courts and are not subject to review on grounds of legal violation or lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO FILIPPO nato a VITTORIA il 11/05/1958 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 10/11/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, del 31/01/2019, emessa nei confronti di Milazzo Filippo ha escluso l'applicazione dell'aumento per la contestata recidiva ed ha per l'effetto ridotto la pena, confermando nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione di moduli di assegno in bianco (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019 - 2020, Mahmoud Halima, Rv. 279194);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 in cui la corte di merito, escluso l'aumento per la recidiva, ha sottolineato come la pena base fosse stata fissata nel minimo edittale per la pena detentiva e in misura prossima al minimo per quella pecuniaria);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Il Consi liere Estensore Il Preside