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Ordinanza — n. 39677/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAPICHINO LILIANA nato a SIRACUSA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 16/06/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, del 22/03/2019, emessa nei confronti di Iapichino Liliana, ha escluso l'aumento di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen., ha rideterminato per l'effetto la pena ed ha confermato nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 628, commi primo e terzo n. 1 e 3 quinquies, 648, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputata operato dalla teste sig.ra Correa, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'accuratezza della teste nella descrizione dell'imputata e pag. 5 sui numerosi riscontri alle dichiarazioni testimoniali) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta essere adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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identificazione credibile prove acquisite tramite sorveglianza documenti d'identità riconoscimento e esecuzione censura dell'apprezzamento delle prove prove di persecuzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAPICHINO LILIANA nato a SIRACUSA il 03/06/1976 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 16/06/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, del 22/03/2019, emessa nei confronti di Iapichino Liliana, ha escluso l'aumento di cui all'art. 63 n. 4 cod. pen., ha rideterminato per l'effetto la pena ed ha confermato nel resto la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 628, commi primo e terzo n. 1 e 3 quinquies, 648, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputata operato dalla teste sig.ra Correa, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'accuratezza della teste nella descrizione dell'imputata e pag. 5 sui numerosi riscontri alle dichiarazioni testimoniali) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta essere adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settem