Cassation court dismisses appeal as inadmissible for fact-based complaints and sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and the denial of a minor property damage mitigation, arguing legal violations and poor reasoning. The court rejected these grounds because fact-based complaints are barred in cassation proceedings and sentencing issues require sufficient motivation, which was present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or challenge the treatment of punishment without sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10/09/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo, del 27/11/2018, nei confronti di Taddei Massimo in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito dalla legge in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag.
1) e, comunque, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo Willy, Rv. 282508); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 siglier nsore Il