Ordinanza — n. 39675/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMED NISAR nato il 08/08/1987 PARVEZ KHALID nato il 12/06/1978 avverso la sentenza del 01/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOI dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; • Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39675/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMED NISAR nato il 08/08/1987 PARVEZ KHALID nato il 12/06/1978 avverso la sentenza del 01/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOI dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; • Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.