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Ordinanza — n. 39673/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39673/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39673/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI DAVIDE nato a BOVOLONE il 15/07/1974 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano con l'enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un'asserita carenza di motivazione circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in contestazione e circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.);

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI DAVIDE nato a BOVOLONE il 15/07/1974 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano con l'enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un'asserita carenza di motivazione circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in contestazione e circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.