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Ordinanza — n. 39672/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought re-evaluation of facts outside the scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39672/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing the efficiency of a silencer based on the manner of detention and other weapon components. The court rejected this, ruling that such arguments constitute a prohibited re-evaluation of facts rather than a legitimate challenge to procedural legality.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in the interest of legality are inadmissible when they aim to re-evaluate factual findings or propose alternative readings of evidence, as these fall outside the scope of the legality review reserved for the supreme court.

Parole chiave

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legality review scope factual re-evaluation silencer efficiency detention conditions inadmissible appeal violazioni della legge sulle armi censura costituzionale attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE SALVATORE nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO 11 11/10/1975 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (nella parte in cui il ricorrente sostiene una diversa valutazione dei fatti al fine di dimostrare un'asserita inefficienza del silenziatore che era nella sua disponibilità);

Considerato inoltre che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il giudice di appello ha motivato circa l'efficienza del silenziatore sulla base della modalità di detenzione dello stesso insieme all'arma, alle altre parti di arma e al munizionamento detenuti, e dell'immediato occultamento dei citati oggetti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.