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Ordinanza — n. 39670/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39670/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSAF FARHAT nato il 15/03/1990 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017 e manifestamente infondato, avuto riguardo alla mancanza di elementi dai quali ricavare che l'imputato, presente in udienza, non avesse concordato la pena in concreto applicata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39670/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale diritto di ottenere una decisione condono delle spese procedurali oltraggio alla corte consenso del coniuge
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSAF FARHAT nato il 15/03/1990 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017 e manifestamente infondato, avuto riguardo alla mancanza di elementi dai quali ricavare che l'imputato, presente in udienza, non avesse concordato la pena in concreto applicata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.