Ordinanza — n. 39670/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSAF FARHAT nato il 15/03/1990 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017 e manifestamente infondato, avuto riguardo alla mancanza di elementi dai quali ricavare che l'imputato, presente in udienza, non avesse concordato la pena in concreto applicata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39670/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSAF FARHAT nato il 15/03/1990 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017 e manifestamente infondato, avuto riguardo alla mancanza di elementi dai quali ricavare che l'imputato, presente in udienza, non avesse concordato la pena in concreto applicata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.