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Ordinanza — n. 39668/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks alternative factual evaluation outside legal review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of social reintegration evidence and the existence of a real work prospect, which the lower court had rejected based on prior convictions and pending cases. The court ruled that these arguments constitute an impermissible attempt to substitute the trial court's factual assessment rather than challenge legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot be used to request a new or alternative evaluation of factual evidence or to challenge the coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legal review scope factual evaluation social reintegration periculosity assessment pericolo di reiterazione attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA IGNAZIO nato a PALERMO il 08/01/1971 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; 247 ' Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il ricorrente propone una diversa e alternativa valutazione di elementi di un asserito percorso risocializzante di D'Anna, gli stessi elementi che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo non ha ritenuto pregnanti);

Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il provvedimento impugnato ha affermato la pericolosità di D'Anna alla luce dei numerosi precedenti e delle recenti pendenze, in assenza di una prospettiva di lavoro reale e regolare); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.