Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside legitimacy review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds sought to re-evaluate evidence outside the scope of legitimacy review. The appellant argued for an alternative reading of the prosecution report, while the lower court maintained its decision based on the gravity of the alleged conduct. The court rejected this as manifestly unfounded, noting the original order's logical consistency and coherence with the available proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals for legitimacy review cannot be used to prefigure a re-evaluation or alternative reading of probative sources, as this falls outside the scope of the review and must instead rely on specific procedural distortions identified by the trial judges.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVETTI OMAR nato a ASOLA il 23/10/1991 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, laddove il ricorrente prospetta una diversa e alternativa valutazione delle dichiarazioni contenute nella denuncia per atti persecutori sporta nei confronti di Salvetti);
Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (laddove il provvedimento impugnato ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova dei servizi sociali in ragione della gravità delle condotte oggetto della citata denuncia e della loro incompatibilità con la prosecuzione della predetta misura); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.