Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern sentencing and lack of critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency based on generic mitigating circumstances and a specific statutory provision, but the court found these arguments were already fully examined by the appellate court. The decision was based on the principle that appeals in this jurisdiction cannot challenge the severity of the punishment or merely repeat arguments without new critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern the severity of the punishment or merely reproduce arguments already examined by the lower court without necessary critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 20/02/1969 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente ripropone in questa sede le censure circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e circa la mancata applicazione nella massima estensione della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello);
Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha notato l'obiettiva gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, al fine di negare ulteriori diminuzioni di pena oltre a quelle conseguenti per la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.); Atteso che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (caratteristiche che si riscontrano nel caso in esame, come sopra esposto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 magg