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Ordinanza — n. 39661/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to critique the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the rejection of a request based on temporal distance and territorial contexts, but the court found the grounds insufficient. The decision was made because the appeal lacked necessary legal analysis and specific reasons justifying the challenge to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it is not based on a necessary critique of the reasoning of the decision under review or lacks the precise statement of legal grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal grounds failure to critique reasoning cassation procedural rules specific legal reasons required tentato omicidio aggravato reato continuato reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURACCIO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/08/1981 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base della distanza temporale dei reati, dei differenti contesti territoriali e della circostanza secondo la quale il reato di omicidio fu frutto di una determinazione estemporanea);

Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente ha basato le proprie doglianze prevalentemente sull'accettazione da parte di Duraccio del generico programma criminoso dell'associazione di appartenenza al momento della partecipazione di costui); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.