Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking new facts and failing to critically analyze lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Russo Giuseppe, challenged a supervision court order regarding his social danger and conduct. The court ruled that the arguments were merely repetitions of previously examined complaints without new elements or critical legal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they reproduce arguments already examined by the trial court without new facts or critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 05/01/1964 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 del provvedimento ora impugnato, in cui si riportano le doglianze contenute nel reclamo e ora riproposte con il ricorso per cassazione);
Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha dato atto dell'assenza di elementi nuovi idonei ad eliminare l'attualità della pericolosità sociale e ha puntualmente spiegato le ragioni per cui la condotta processuale di Russo non possa essere valorizzata come indicativa di dissociazione dal contesto criminale di riferimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022