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Ordinanza — n. 39658/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39658/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39658/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATJA TELI nato il 09/07/1973 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; il giudice dell'esecuzione ha infatti correttamente applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condiviso, secondo il quale, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2, e 591, comma 2, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un'impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107-01); deve perciò concludersi che una sentenza, nei cui confronti venga tardivamente proposta impugnazione, costituisce legittimo titolo esecutivo anche prima che venga formalmente dichiarata l'inammissibilità del citato atto di impugnazione da parte del giudice competente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'inoltro differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATJA TELI nato il 09/07/1973 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; il giudice dell'esecuzione ha infatti correttamente applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condiviso, secondo il quale, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2, e 591, comma 2, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un'impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107-01); deve perciò concludersi che una sentenza, nei cui confronti venga tardivamente proposta impugnazione, costituisce legittimo titolo esecutivo anche prima che venga formalmente dichiarata l'inammissibilità del citato atto di impugnazione da parte del giudice competente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio 2