Ordinanza — n. 39657/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKU FAT3ON nato a SHKODER( ALBANIA) il 17/02/1985 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha tenuto conto dei precedenti penali, dei precedenti di polizia giudiziaria e dei procedimenti pendenti a carico di Lasku ai fini del rigetto della istanza della difesa);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il giudice ha escluso che l'attività lavorativa svolta da Lasku avesse costituito un argine per la sua devianza, e ha fondato la propria valutazione su una denuncia per estorsione relativa a un fatto che si ipotizza commesso da Lasku mentre lavorava); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASKU FAT3ON nato a SHKODER( ALBANIA) il 17/02/1985 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha tenuto conto dei precedenti penali, dei precedenti di polizia giudiziaria e dei procedimenti pendenti a carico di Lasku ai fini del rigetto della istanza della difesa);
Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il giudice ha escluso che l'attività lavorativa svolta da Lasku avesse costituito un argine per la sua devianza, e ha fondato la propria valutazione su una denuncia per estorsione relativa a un fatto che si ipotizza commesso da Lasku mentre lavorava); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.