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Ordinanza — n. 39655/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39655/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39655/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE ANDREA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 26/03/1973 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché n2213 sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la relazione comportamentale e la circostanza allegata dalla difesa circa lo svolgimento da parte di Chianese di attività lavorativa);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39655/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché n2213 sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la relazione comportamentale e la circostanza allegata dalla difesa circa lo svolgimento da parte di Chianese di attività lavorativa);

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione attività criminosa pericolo di reiterazione pratiche vietate atti impugnabili revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANESE ANDREA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 26/03/1973 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché n2213 sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il provvedimento dimostra di aver analizzato la relazione comportamentale e la circostanza allegata dalla difesa circa lo svolgimento da parte di Chianese di attività lavorativa);

Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, alle pagine 4 e 5, non contiene solo riferimenti alla gravità dei fatti di reato commessi da Chianese, ma anche l'indicazione di elementi ritenuti non idonei a dimostrare con certezza il venir meno della pericolosità sociale in capo allo stesso e l'avvio di un percorso di revisione del passato criminale di costui);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 202