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Ordinanza — n. 39651/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of necessary legal criticism and precise legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vito Mercorillo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a confrontation and the acceptance of a concordato, but the Court found his legal arguments lacked the required critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the appeal failed to precisely state the legal reasons justifying the review and did not adequately reference the specific grounds used by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.p.: An appeal in the interest of law is inadmissible if it does not contain a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision or lacks precise legal grounds with appropriate references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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appeal in interest of law inadmissibility due to lack of criticism precise legal grounds requirement reference to motivation necessity confrontation procedure dismissal censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCORILLO VITO nato a BUSTO ARSIZIO il 07/11/1972 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente motivato circa l'assenza di alcuna necessità di disporre il confronto e circa l'impossibilità di accogliere l'istanza di concordato);

Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente, da un lato, si è limitato a riproporre le censure circa asserite contraddizioni tra le dichiarazioni di Mercorillo e quelle rese da un testimone al fine di sostenere la necessità della disposizione di un confronto; dall'altro lato, ha lamentato vizi di motivazione circa il mancato accoglimento della istanza di concordato in appello, censurando però solo una delle ragioni indicate dal giudice di appello a fondamento della propria decisione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 202